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Ordinanza — n. 21334/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conditional suspension of sentence for attempted burglary with recidivism issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21334/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by Nikolic and Javanovic inadmissible regarding their conviction for attempted burglary. The appellate court had granted conditional sentence suspension, but the Supreme Court found the first ground challenging general mitigating circumstances unfounded due to insufficient personal and factual indices. The second ground contesting recidivism was rejected as inadmissible in this stage of proceedings. Consequently, the appeals were dismissed with costs awarded to the state.

Regesto Legislator

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Art. 648 c.p.; Art. 133 c.p.: The appellate court may selectively consider relevant factors when denying general mitigating circumstances, and recidivism assessments require a concrete analysis of criminal inclination rather than mere temporal proximity.

Parole chiave

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conditional sentence suspension general mitigating circumstances recidivism assessment appeal inadmissibility attempted burglary criminal inclination procedural stage recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

nato a ROMA il 06/03/2001 JAVANOVIC MADONA nato il 12/01/2002 avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Adriana Nikolic e Madona Javanovic ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato - concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena a Javanovic Madona - la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto in abitazione aggravato; Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di entrambe le ricorrenti - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato che il secondo motivo del ricorso - che contesta la sussistenza della recidiva per Nikolic - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; ed invero, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la preg ressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.44

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e P.Q.M