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Sentenza — n. 21333/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares crime extinguished by remission and annuls appeal judgment without remittal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21333/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal offense extinguished due to the timely remission of the complaint and acceptance of the accused. The defense submitted evidence of the remission declaration and acceptance, arguing for the extinction of the crime. The court ruled that this procedural extinction prevails over any civil consequences or admissibility issues, mandating the annulment of the lower court's judgment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 60 c.p.p.: The remission of the complaint, accepted during the cassation appeal, extinguishes the crime and prevails over related civil provisions, requiring the higher court to declare extinction and annul the contested judgment.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime cassation procedure annulment without remittal criminal liability public prosecution procedural priority motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 60 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.
Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi
227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, RV.
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Testo completo

A nato a PRATO il 16/08/1988 avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO_ Rilevato che Giovanbattista Gurrera ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede; Considerato che, con memoria trasmessa per l'odierna udienza, il difensore ha documentato l'intervenuta remissione di querela (dichiarazione resa alla Questura di Prato il 2 dicembre 2025) e l'accettazione dell'imputato (formalizzata il 30 dicembre 2025) ed ha chiesto emettersi relativa declaratoria;

Ritenuto che deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela. Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, RV. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti;

Considerato che deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato al ricorrente, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza tempestivamente impugnata; P. Q. M. a P.Q.M