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Ordinanza — n. 21325/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility of new merit arguments and late prescription claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21325/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant raised two new arguments regarding the ineffectiveness of counterfeit goods and the extinction of the crime by prescription, neither of which were included in the original appeal. The court rejected these claims because they involve matters of merit and were not raised in the second-instance proceedings, violating procedural preclusion rules.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: Arguments concerning the merits of the case or new defenses regarding prescription that were not raised in the appeal must be rejected as inadmissible in the Supreme Court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new merit arguments procedural preclusion prescription extinction second instance appeal contraffazione di merci prova del dolo origine delle merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
art. 712 cod. pen
pen.: invero, l'imputata proponeva atto di appello, relativamente al solo reato di ricettazione, chiedendo principalmente l'assoluzione per assenza di prove e in subordine la riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen.;
art. 474 cod. pen
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Testo completo

A nato a NAPOLI il 26/06/1995 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mariarca Bonetti ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata è stata ritenuta non punibile per particolare tenuità del fatto in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata valutazione, da parte della Corte di merito, della inidoneità a trarre in inganno della merce contraffatta, è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall'atto di appello, che la ricorrente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.: invero, l'imputata proponeva atto di appello, relativamente al solo reato di ricettazione, chiedendo principalmente l'assoluzione per assenza di prove e in subordine la riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen.;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia violazione della legge penale in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione, antecedente alla pronuncia della Corte di merito, del reato sub b), non è consentito in questa sede, atteso che per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. l'imputata nulla denunciava con l'atto di appello, divenendo la sentenza di secondo grado, sul punto, irrevocabile, con conseguente preclusione delle deduzioni proposte; • Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P P.Q.M