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Ordinanza — n. 21324/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for remittal due to lack of statutory notification formalities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21324/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the request for remittal inadmissible because the applicant failed to perform the mandatory notifications required by law. Although the defendant alleged local disturbances threatened the trial, the court found the procedural defect fatal as the request was not deposited and notified within seven days as mandated. Consequently, the application was rejected, and the applicant was ordered to pay a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 46 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 48 comma 6 cod. proc. pen.: A request for remittal to the Supreme Court is inadmissible if the applicant fails to deposit the request in the clerk's office and notify other parties within seven days, rendering the procedural defect fatal to the appeal.

Parole chiave

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request for remittal procedural notification Supreme Court appeal inadmissible application criminal procedure code court fine formal requirements ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 46 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 48 comma 6 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 48 comma 6, cod.
art. 46 comma 1 cod. proc. pen
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Testo completo

a relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; —iRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Cristian Brognara ha presentato richiesta di rimessione del procedimento R.G. 38/23, pendente dinanzi al Giudice di Pace di Legnago, il quale, disponendo la sospensione dello stesso, ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte; Considerato che l'istanza di rimessione, con la quale l'imputato denuncia il potenziale turbamento, in conseguenza di gravi situazioni locali, dello svolgimento del processo, non è consentito in sede di legittimità, perché, diversamente da quanto previsto all'art. 46 comma 1 cod. proc. pen. - secondo cui la richiesta di rimessione è depositata nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti - l'istante non ha effettuato siffatte rituali notifiche;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 48 comma 6, cod. proc. pen., la condanna dell'istante al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dalla istanza, si determina equitativamente in euro 3.000,00. P P.Q.MIl consigliere estensore Il Presidente AlessaC •rra Tudino r DEPCY itst Gti2 26 *Fune Ma