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Ordinanza — n. 21323/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals for generic grounds and procedural defects in criminal retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21323/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals by Alex Adzovic and Nicola Hadzovic inadmissible. The court found Adzovic's argument regarding general mitigating circumstances was too generic and lacked specific factual support, violating procedural requirements. Hadzovic's appeal was rejected for failing to raise a nullity objection during the interrogation phase and for attempting to introduce a new defense after previously waiving it. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 415-bis cod. proc. pen.: Appeals must be specific and timely; generic complaints or arguments raised after waiver are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural defect waiver of defense nullity objection criminal retrial court costs principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., che' si rivela generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 415-bis cod. proc. pen.
Art. 375, comma 4 cod. proc. pen.
pen., non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché "la nullità derivante dalla tardività dell'avviso a rendere l'interrogatorio, notificato all'indagato senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 375, comma 4, cod.
Art. 182, comma 2 cod. proc. pen.
pen., deve essere eccepita - qualora l'indagato si presenti, comunque, con il proprio difensore a rendere l'interrogatorio - in sede di interrogatorio, ex art. 182, comma 2, cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Rilevato che Alex Adzovic e Nicola Hadzovic ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che Alex Adzovic e Nicola Hadzovic ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
art. 415-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16705 del 07/03/2003
pen., con la conseguenza che la mancata deduzione in tale sede ne preclude la rilevabilità nella successiva fase dibattimentale" (Sez. 2, n. 16705 del 07/03/2003, Rv.
Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023
(Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv.
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Testo completo

MUGNANO DI NAPOLI il 04/12/2001 HADZOVIC NICOLA nato a VILLARICCA il 06/01/1998 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alex Adzovic e Nicola Hadzovic ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato, con rideterminazione della pena, per il solo Hadzovic, la sentenza di primo grado, confermando nel resto quanto statuito nei confronti di entrambi i ricorrenti; Considerato che il ricorso proposto da Alex Adzovic è inammissibile perché costituito da: • un primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., che' si rivela generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che ha valorizzato la gravità della condotta (f. 19 sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il ricorso proposto da Nicola Hadzovic è inammissibile perché costituito da: • un primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e in relazione alla nullità dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché "la nullità derivante dalla tardività dell'avviso a rendere l'interrogatorio, notificato all'indagato senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 375, comma 4, cod. proc. pen., deve essere eccepita - qualora l'indagato si presenti, comunque, con il proprio difensore a rendere l'interrogatorio - in sede di interrogatorio, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che la mancata deduzione in tale sede ne preclude la rilevabilità nella successiva fase dibattimentale" (Sez. 2, n. 16705 del 07/03/2003, Rv. 224768 - 01);

• un secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di una pena detentiva sostitutiva, non deducibile a seguito di rinuncia dei motivi di appello ex art.599-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M