Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for impersonation due to inadmissible factual challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rosario Migliaccio inadmissible, ordering him to pay court costs. Migliaccio challenged his conviction for impersonation, arguing the lower court's reasoning was flawed and that mitigating circumstances were wrongly denied. The court rejected these claims because they constituted impermissible factual re-examination and lacked logical foundation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings for illegality cannot be used to re-examine facts or challenge the adequacy of the conduct's criminality, as such arguments are reserved for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; oRITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Rosario Migliaccio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché appare volto a sollevare censure in fatto, fondate sulla pretesa inidoneità della condotta a integrare l'ipotesi di reato e sull'asserita assenza di movente; ed è generico, essendo reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Inoltre, risulta manifestamente infondato nella parte in cui denunzia la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, atteso che tali asseriti difetti non emergono dal provvedimento impugnato; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato applicato l'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Inoltre, è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
4) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni e_logiche e corrette, che il ricorrente pretende di contrastare con generiche ed astratte asserzioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M