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Ordinanza — n. 21316/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because defendant waived liability arguments, limiting review to non-waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21316/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant had previously waived all arguments regarding criminal liability. The sole ground of appeal contested the reasoning behind the conviction for burglary, which the court held was no longer reviewable due to the waiver. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Once a defendant waives grounds of appeal concerning criminal liability, the Supreme Court's cognition is strictly limited to those grounds not subject to such waiver.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility waiver of liability arguments effect of devolution Supreme Court review limits procedural waiver consequences rinuncia alla motivazione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.
Art. 600, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
pen.: invero, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, una volta che l'imputato rinunci ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
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Testo completo

nato a PORTICI il 26/05/1969 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ciro Lucarella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen.: invero, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, una volta che l'imputato rinunci ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274422).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Aless ina Tudino lila DEPOSITATA • 3A ANGELu.EAJz3jo Il F UMI0i i A46/73