Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for discretionary sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's partial reform of the defendant's theft conviction. The appellant argued for a different comparison of circumstances and criticized the lack of explicit reasoning regarding the penalty increase for continuing offenses. The court rejected these claims, noting that sentencing discretion belongs to the trial court and that the first-instance judgment sufficiently referenced its own reasoning to meet the required standard of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the discretionary evaluation of circumstances or the implicit motivation for penalty increases are inadmissible unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nsigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giovanni Amura ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato, atteso che l'obbligo di motivazione relativo all'aumento di pena determinato dalla continuazione è stato implicitamente assolto attraverso un richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado. Sul punto, inoltre, occorre sottolineare che il grado di impegno motivazionale va correlato all'entità dei singoli aumenti di pena e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; profili, questi, non attinti dalle censure del ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M