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Ordinanza — n. 21313/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of interest regarding uncharged fraud elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21313/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued the lower court confused simple with fraudulent bankruptcy by failing to prove specific intent for the alleged fraud. The court rejected this, noting the appeal lacked interest since the uncharged fraud theory was not contested and would not benefit the appellant in a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not affect the outcome of the case or if the appellant has no interest in having the judgment reviewed, particularly when the alleged error concerns a crime not charged or contested.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest appeal inadmissible appeal bankruptcy fraud specific intent dolo procedural inadmissibility

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

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Testo completo

nato il 22/11/1966 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; -4-RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mario Di Capua ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice documentale e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Letta la memoria proposta tempestivamente nell'interesse dell'imputato per l'odierna udienza; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, contesta come - a fronte della ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta semplice - la Corte di merito avrebbe rassegnato un percorso giustificativo inteso alla ricostruzione dei fatti in termini di bancarotta fraudolenta documentale, senza, tuttavia, motivare riguardo l'elemento soggettivo del dolo specifico, postulato per siffatto, più grave reato, in tal guisa operando "un'inaccettabile confusione tra le diverse fattispecie di bancarotta documentale, giungendo a una condanna sulla base di un'erronea qualificazione giuridica e di una motivazione apparente sull'elemento soggettivo" (fol. 2 del ricorso); che siffatta declinazione della censura, intesa ad evidenziare profili di perplessità della motivazione riguardo una fattispecie di reato non ritenuta dai giudici del merito, evidenzia, da un lato, l'assoluta mancanza di contestazione della motivazione resa in ordine al reato di bancarotta documentale semplice sulla quale la sentenza incentra, necessariamente, l'iter giustificativo; dall'altro, evidenzia - nella misura in cui contesta carenze motivazionali rispetto ad un reato più grave non contestato - una palese carenza d'interesse, atteso che l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas