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Ordinanza — n. 21312/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21312/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility but offered only a general expression of disagreement without specific grounds. The court ruled that such generic arguments fail to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; A cassation appeal based on generic grounds lacking specific factual elements is inadmissible as it fails to allow the appellate court to identify the specific grounds for criticism.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement specific factual elements criminal responsibility appeal Art. 581 c.p.p. motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

o a NAPOLI il 23/07/1970 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Rosario Grimaldi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cuneo, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, si limita ad un mero enunciato di dissenso e non è, pertanto, consentito in sede di legittimità, atteso che è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Cet g r DEPO IN CA. a Q G FlitlEi0113(1Matzia De S s 2-