Cassation court dismisses appeals against second-instance conviction for theft, citing procedural and substantive errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Spinelli and Bevilacqua inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for procedural renewal of evidence and challenged the conviction for attempted theft and sentencing severity. The court rejected these claims as they merely reproduced previously examined and correctly dismissed arguments regarding evidence necessity, causal intent, and the appropriateness of the punishment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against second-instance judgments are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and dismissed by the appellate court, or if they concern only the treatment of the punishment rather than the conviction itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Spinelli Miriana e Bevilacqua Sante ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado in ordine ai delitti di furto in abitazione, in forma consumata e tentata, ai medesimi ascritti; Letta la memoria depositata nell'interesse di Miriana Spinelli per l'odierna udienza; Considerato che il primo motivo del ricorso di Bevilacqua - con il quale il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento dell'escussione dei testi Ciriello e De Rosa - è manifestamente infondato in quanto prospetta censure meramente esplorative, inerenti a violazioni di norme processuali in palese contrasto con gli atti processuali, avendo la Corte escluso, con motivazione incensurabile, l'indispensabilità della richiesta escussione, in linea con il carattere di eccezionalità che caratterizza l'integrazione probatoria nel giudizio d'appello;
Rilevato che il secondo e il terzo motivo del ricorso di Bevilacqua - con i quali il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi A) e E3) - sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale, a fronte di un attento esame del compendio probatorio, ha escluso la sussistenza di dubbi circa l'affermazione di responsabilità per i reati in contestazione; Considerato che i residui motivi del ricorso di Bevilacqua - con i quali il ricorrente contesta, rispettivamente, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità, la mancata esclusione della recidiva • contestata nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla riconosciuta aggravante - appaiono tutti inammissibili in quanto inerenti al trattamento punitivo, nonostante la Corte territoriale abbia specificato, con argomentazioni incensurabili: -come il valore economico dei beni sottratti nonché le modalità dell'azione non consentono la concessione dell'attenuante della lieve entità;- come non possa essere disapplicata la contestata recidiva, alla luce dei plurimi precedenti penali, per reati della stessa indole di quelli per cui si procede, gravanti in capo al ricorrente, sintomo di un'accentuata pericolosità sociale; - come, per le medesime ragioni, non possano essere concesse le attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla ritenuta recidiva;
Considerato che il primo e il secondo motivo del ricorso della Spinelli - con i quali la ricorrente si duole dell'erronea qualificazione del reato sub 2) come tentato furto in abitazione e deduce vizio della motivazione sul punto • - sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come l'idoneità causale degli atti rispetto al conseguimento dell'obiettivo delittuoso vada apprezzata con valutazione ex ante, mentre, per ciò che concerne la direzione univoca degli stessi, occorre aver riguardo anche degli atti preparatori e non solo di quelli esecutivi; alla stregua di siffatti canoni, la non equivocità degli atti è stata desunta dalle caratteristiche oggettive della condotta posta in essere, orientata a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rilevando l'intenzione degli agenti a commettere quello specifico delitto;
Rilevato che il terzo motivo del ricorso della Spinelli - con il quale la ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità- è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, benché la Corte abbia incensurabilmente giustificato il diniego dell'invocata attenuante, alla luce del non esiguo valore dei beni sottratti; Considerato che il quarto motivo del ricorso della Spinelli - con il quale la ricorrente si duole dell'erronea valutazione probatoria che ha condotto all'affermazione di responsabilità per il reato di furto di cui al capo 3) - è parimenti inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha affermato la riconducibilità del fatto in contestazione alla ricorrente sulla scorta, non solo del riconoscimento fotografico, ma anche alla luce degli ulteriori accertamenti effettuati dagli operanti;
Ritenuto, pertanto, che. i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M