Italian court dismisses appeal on drug trafficking charges, ruling time gaps and prison breaks break criminal continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the continuity of drug trafficking offenses. The court found that significant time intervals between crimes and periods of incarceration effectively interrupted the criminal design, negating the statutory requirement for continuity under Article 81 of the Penal Code. Consequently, the lower court's assessment of the evidence was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The continuity of crimes is not established by mere temporal proximity or shared legal interest when substantial breaks in time and life events, such as imprisonment, occur between offenses, thereby interrupting the criminal design.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
corso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da XXXXXXXXXXXXX nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità e senza attribuire rilevanzadecisiva ad uno degli indicatori ma considerandoli nel loro complesso, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra tutti i reati non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (commessi nell’arco dicinque anni a distanza considerevole, anche dopo arresti e periodi di custodia cautelare) maanche l'assenza, in disparte dell'omogeneità del bene giuridico (le violazioni attengono tuttealla disciplina degli stupefacenti), di circostanze sintomatiche della ideazione eprogrammazione nelle linee generali, sin dalla consumazione del primo reato anche di quellisuccessivi, specie considerato che in alcuni casi XXXXXXXXXXXXX non aveva agito qualemero consumatore ma nell’ambito di attività organizzata finalizzato allo smercio diquantitativi rilevanti di cocaina ed eroina.Non depone favorevolmente neanche la condizione di tossicodipendenza, non soloperché non adeguatamente documentata per tutto il periodo di interesse ma anche perché,alla luce di quanto accertato nei giudizi di cognizione, non può plausibilmente ipotizzarsi cheil condannato avesse agito ogni volta perché spinto dalla necessità di procacciarsi la droga.2.
Le censure del ricorrente sollecitano, per di più in termini generici, una letturaalternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre aquella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato sia la distanza cronologica tra ireati sia la condizione di tossicodipendenza.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur nonessendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisarela continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute,specie se intervallati da ripetute carcerazioni.
E a tale canone di comune esperienza, ilricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente laconducenza.2.2. È stato applicato il consolidato orientamento secondo cui lo stato ditossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità deldisegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre chesussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.(Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019,Avanzini, Rv. 275420 - 01;
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01).2.3. I periodi di carcerazione patiti dal condannato tra le violazioni sono stati ritenutiirrilevanti plausibilmente osservando che l’arresto e la successiva misura coercitivacostituiscono una cesura esistenziale non solo teorica; ma reale e tranciante, quindiordinariamente interruttiva del disegno criminoso da cui sono scaturiti i reati commessi inprecedenza, non essendo possibile, in assenza di solidi elementi di segno contrario,presumere che nonostante la carcerazione - anche a prescindere dalla teorica tendenzialefinalizzazione di questa alla rieducazione - la spinta per la realizzazione dei precedenti reati,sia rimasta medio termine immutata anziché deprecabilmente risorta una volta chel’interessato ha riacquistato la libertà.3.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.