Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court upheld distinction between explosives and explosive substances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Samir Miha inadmissible, upholding the lower court's conviction for contravention under Article 678 of the Penal Code. The appellant argued the device was merely an explosive substance, but the court confirmed it constituted an explosive due to its lethal potential demonstrated by a test detonation. The court rejected the request for further expert analysis, ruling that the factual assessment of the device's destructive capacity was sufficient and not subject to re-examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 678 cod. pen.; Art. 10 legge n. 497/1974: The court distinguishes between 'explosive substances' and 'explosives' based on lethal potential; a device is classified as an explosive if its characteristics and proven detonation effects create an intense danger to persons or property, rendering the appeal regarding this qualification inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l 11/07/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto nell’interesse di Samir Miha, la sentenza impugnata e lamemoria depositata telematicamente.1. Ritenuto che è manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso con cui ècontestata la violazione della norma incriminatrice e sono evidenziate carenze motivazionaliin punto di qualificazione dell’ordigno di cui all’imputazione come materiale esplosivoanziché come sostanza esplodente, la cui detenzione comporta la configurabilità dellacontravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen.;1.1.
E’ pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che «nella categoria delle"materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive dipotenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione,dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegaledetenzione è sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanzecaratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee aprovocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. (Fattispecie relativa alla detenzione,da parte dell'indagato, di quattordici manufatti, realizzati artigianalmente, contenenticiascuno materiale esplosivo, di uno dei quali, a seguito di prova di accensione, gli artificieriavevano accertato la micidialità, avendo provocato la creazione di un cratere di 11centimetri)» (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Salvi, Rv. 280857).I giudici di merito si sono conformati a tale principio, avendo ritenuto dimostrata lanatura micidiale dell'esplosivo in ragione delle sue caratteristiche, delle potenzialitàdimostrate nel caso concreto (vi era stata una detonazione sufficiente a provocare un seriodanneggiamento della cassa continua) e dell’uso cui era destinato (esplosione in unastazione di servizio in presenza di materiale facilmente infiammabile).1.2.
A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente omette di confrontarsi compiutamentenon considerando l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata,fondata sulla idoneitàdell’ordigno, nelle condizioni descritte, a cagionare conseguenze devastanti, con ilconseguente insorgere di un pericolo per persone o cose tanto intenso da far loro assumereil carattere della micidialità.Le obiezioni articolate da Samir Miha sono, infatti, di stampo essenzialmenteconfutativo e non riescono a mettere in crisi l’apprezzamento fattuale della sentenzaimpugnata, come tale non sindacabile in sede di legittimità; limitandosi a evocare lanecessità di un accertamento peritale.
Invero, tale modalità di indagine tecnico - scientificacostituisce uno strumento istruttorio rimesso al giudice che ritenga insufficienti gli elementi difatto acquisiti, come tale non necessario quando, invece, le emergenze consentano, comeavvenuto nel caso in esame, di ricostruire con sufficiente certezza la cornice fattuale dellavicenda processuale.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente