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Ordinanza — n. 21270/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting non-meritorious merit assessments and generic legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21270/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments failed the preliminary admissibility test. The appellant challenged the execution judge's refusal to unify multiple crimes into a single programming scheme, arguing for a broader interpretation of criminal intent. The court rejected these claims as they solicited non-meritorious merit assessments and were either manifestly unfounded or too generic, citing established case law on the specific burden of proof required for unification.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals requesting the court to re-evaluate facts or make non-meritorious merit assessments are inadmissible if they do not raise specific legal issues or manifestly unfounded grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit assessment crime unification execution judge generic arguments motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 81, second comma, cod. pen.
284970 - 01) - haineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondocomma, cod.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El Ayari Haikel, Rv. 284970 - 01
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Testo completo

025 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da Natale Crisalli nei tre motivi di impugnazionenon superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, nonconsentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche o denunzianovizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione in executivis come declinati dalla giurisprudenza di legittimità - in particolare diquello in forza del quale "è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazionee, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzionel'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegnocriminoso" (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El Ayari Haikel, Rv. 284970 - 01) - haineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondocomma, cod. pen., con rilievo decisivo, l'assenza, in disparte dell'omogeneità del benegiuridico leso da alcune violazioni e di altri elementi non pregnanti, di circostanzesintomatiche della ideazione e programmazione nelle linee generali, sin dalla consumazionedel primo reato (la ricettazione di un assegno bancario nell’anno 2003), di quelli successivi(ricettazione di un autovettura nel 2005, detenzione illegale di armi nel 2010, nel 2014 e lapartecipazione alla cosca mafiosa “Rosmini” negli anni 2011 e 2012”).Non è ipotizzabile che il collante tra alcuni o tutti i reati possa essere stata lapartecipazione di Crisalli all’associazione mafiosa perché accertata in un periodo temporalediverso e distante da quello in cui sono stati commessi gli altri reati, per di più, insuscettibili,alla luce dell’accertamento contenuto nelle sentenze in atti, per le loro caratteristiche,soggettive ed oggettive, di essere considerati come “reati fine” del sodalizio mafioso.2.

Le censure del ricorrente, senza alcun riferimento concreto ai fatti di causa, laddovenon si limitano a ricordare principi giuridici o a formulare valutazioni astratte, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente