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Ordinanza — n. 21267/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it requests impermissible merit review and lacks merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21267/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's arguments failed the preliminary admissibility test. The appellant challenged the execution judge's refusal to apply the crime continuation rule, arguing that repeated violations of probation conditions constituted a unified criminal plan. The court rejected this, stating the judge correctly identified that the violations were autonomous acts stemming from habitual tendencies rather than a single premeditated design, thus denying the statutory benefit of continuation.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011: An appeal requesting a re-evaluation of the factual basis for crime continuation is inadmissible if it merely asks the court to substitute its own assessment of the defendant's criminal intent without providing new, specific evidence of a unified plan.

Parole chiave

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crime continuation unified criminal plan probation violations admissibility threshold merit review prohibition vigilanza su base consolidata criminalità persistente infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
284970 - 01) - haineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondocomma, cod.
Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El Ayari Haikel
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano
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Testo completo

lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da Vincenzo Capozzoli nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione in executivis come declinati dalla giurisprudenza di legittimità - in particolare diquello in forza del quale "è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazionee, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzionel'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegnocriminoso" (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El Ayari Haikel, Rv. 284970 - 01) - haineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondocomma, cod. pen., con rilievo decisivo, l'assenza, in disparte dell'omogeneità del benegiuridico e di altri elementi non pregnanti, di circostanze sintomatiche della ideazione eprogrammazione nelle linee generali, sin dalla consumazione del primo reato, quelloassociativo, anche di quelli successivi, ovvero i reati di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159del 2011.

Né la situazione muta, ammettendo, come sostenuto dalla difesa, che le ripetuteviolazioni, nel corso dell’anno 2013, delle prescrizioni imposte a Capozzoli con la misura diprevenzione della sorveglianza speciale di P.S. fossero in qualche modo strumentali rispettoalla perduranza del vincolo associativo, protrattosi dal 2003 l 2016. Non risulta, infatti,dall’accertamento in sede cognitiva né è plausibile sul piano meramente logico che ilcondannato possa avere programmato, sin dal momento in cui aveva fatto ingresso nelsodalizio, le successive violazioni avvenute più di dieci anni dopo, nei termini richiesti dallagiurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01).

Dicontro, continua l'ordinanza impugnata, è più plausibile che tutte le violazioni, anziché aduna unitaria deliberazione criminosa protrattasi indefinitamente per più anni, sianoriconducibili ad autonome risoluzioni nell'ambito di una inclinazione alla consumazioneabituale di reati, non meritevole dell'applicazione di istituti di favore, quale la continuazione.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente