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Ordinanza — n. 21263/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing as factual assessment by trial judge is unreviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21263/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the trial judge's factual assessment of sentencing circumstances is unreviewable in a court of law. The appellant argued for a lighter sentence, but the court found the lower tribunal's balancing of recidivism and mitigating factors was logical and consistent with Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court of law cannot review the factual judgment of the trial judge regarding the balancing of sentencing circumstances, provided the reasoning is non-contradictory and accounts for relevant elements.

Parole chiave

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sentencing review factual assessment recidivism penal code inadmissible appeal judicial discretion court of law controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.Visti gli atti.Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.1. Ritenuto che l’unica censura dedotta da Elis Ahmeti, relativa al trattamentosanzionatorio, oltre ad essere formulata in termini generici, è interamente versata in fatto edè, comunque manifestamente infondata.E' principio consolidato che in tema di determinazione della pena e di bilanciamento dicircostanze , il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione èinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati rilevanti aifini della dosimetria della pena.Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rilevato, in modo logico e coerente, chenon erano valorizzabili in favore dell’imputato elementi postivi idonei a determinare undiverso e più favorevole esito del giudizio di bilanciamento tra recidiva e circostanzeinflitta dal Tribunale, giustificatamente apprezzata come adeguata alla gravità del fatto, allapersonalità dell’imputato e all’accresciuta pericolosità sociale desunta dalla recidiva2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente