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Ordinanza — n. 21262/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for necessity permit due to lack of practical interest after mother's death.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21262/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Di Stefano's appeal inadmissible, ruling that the death of his mother before the decision rendered the request for a necessity permit devoid of practical interest. While the appellant argued he could not attend health-related interviews, the court held this fact did not create a more advantageous situation for him. Consequently, the appeal was rejected, and Di Stefano was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; The interest required for any appeal must be correlated to the primary effects of the contested decision and exists only if the grievance creates a practically more advantageous situation for the appellant through the elimination of the decision.

Parole chiave

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necessity permit practical interest suspended sentence mother's death inadmissible appeal court costs penal procedure permesso di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 30-ter Ord. pen.
Non opera per il permesso di necessità il diverso principio affermato dallagiurisprudenza di questa Corte di cassazione con riferimento al permesso premio,disciplinato dall’art. 30-ter Ord.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2015
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023
Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep.
Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

del TRIB. SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto da Francesco Di Stefano, per violazione di leggee vizio di motivazione, è manifestamente infondato.1.1. La denunciata omessa valutazione del fatto sopravvenuto non riveste alcuncarattere di decisività.La costatazione che la madre del detenuto era deceduta prima della decisioneimpugnata e che, pertanto, Di Stefano non avrebbe potuto usufruire del permesso dinecessità finalizzato a consentirgli un incontro con la congiunta, impossibilitata per ragioni disalute a partecipare ai colloqui presso l’istituto penitenziario, non poteva in ogni casoridondare in favore dell’odierno ricorrente.Il Tribunale di sorveglianza, investito del reclamo e quindi giudice dell’impugnazione,avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse in applicazione del principioin forza del quale «l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen, qualecondizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effettiprimari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravamesia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazionepratica più vantaggiosa per l'impugnante» (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2015, Rv. 267172;Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj Rv. 251694 - 01).1.2. Non opera per il permesso di necessità il diverso principio affermato dallagiurisprudenza di questa Corte di cassazione con riferimento al permesso premio,disciplinato dall’art. 30-ter Ord. pen., che, costituendo una parte essenziale del trattamentorieducativo, si colloca in un’ottica di progressione e di gradualità nell’accesso ai beneficipenitenziari, con la conseguenza che il detenuto ha sempre l’interesse ad ottenere unadecisione nel merito anche quando nelle more del procedimento impugnatorio intervengonofatti sopravvenuti, come l’eventuale godimento del beneficio in accoglimento di altra istanza(cfr.

Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, Barcella, Rv. 285567 - 01; Sez. 1, n. 5505 del11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente