Italian Supreme Court dismisses appeal against denial of early release due to recent weapon possession and failed rehabilitation. The court ruled the appeal inadmissible for lack of specific legal criticism and factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal against the denial of early release inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The lower court justified the denial by citing the appellant's possession of weapons and ammunition, which indicated a lack of genuine participation in the rehabilitation program. The Supreme Court rejected the appellant's arguments, noting that recent violations can negatively impact the assessment of previous semesters and that the evidence regarding the weapons was sufficient to prove non-adherence to the correctional plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 627 c.p.p.: The principle of fractional evaluation of conduct does not preclude considering recent violations as reflecting negatively on prior semesters if they demonstrate a refusal of resocialization; appeals must contain specific legal criticism and cannot be based on general references to statutory principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
el TRIB. SORVEGLIANZA di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che l'unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione, proponecensure non consentite in sede di legittimità - o perché interamente versate in fatto o perchégià adeguatamente vagliate e disattese con correrti argomenti giuridici dal giudice di merito enon scandite da specifica critica - e, in ogni caso, manifestamente infondate.2.
L'ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego della liberazione anticipata inrelazione a due semestri di pena sofferti in regime di affidamento terapeutico (dal 21dicembre 2023 al 21 dicembre 2024), ha osservato che il condannato:- nel mesi agosto era stato trovato in possesso di armi e munizioni da guerra e per taleragione sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziatodei reati di detenzione e ricettazione delle predette armi;- nei successivi mesi di ottobre e novembre era stato controllato in compagnia disoggetti gravati da precedenti polizia in due distinte occasioniTali circostanze dovevano essere considerate espressione di una non effettivapartecipazione alla precedente opera di rieducazione.Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche giuridicamenteineccepibili posto che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che ilprincipio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai finidella concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersinegativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi,purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazionee l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (da ultimo Sez. 1, n. 4019 del13/07/2020, dep. 2021, Tabet Abderrahim, Rv. 280522 - 01)3.
Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi a richiamare astrattamente ilprincipio della necessaria semestralizzazione, inteso, tuttavia, in contrasto con larammentata giurisprudenza di legittimità, e l’assenza di accertamento penale penale rispettoalle condotte delittuose provvisoriamente contestate a Cannalire in sede cautelare.A quest’ultimo proposito va rammentato che giustificano il diniego della liberazioneanticipata tutte le condotte compiute nell'ambito del semestre in valutazione che sianoespressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione e chepossono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità divaluti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Di Bello, Rv. 280435 - Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019,Gulisano, Rv. 276498 - 01).Il Tribunale di sorveglianza ha, pertanto, correttamente considerato ostative allaconcessione del beneficio le condotte antigiuridiche tenute dal condannato nel periodooggetto di valutazione desunte dai procedimenti penali in corso, con puntuali richiami agli attidi causa senz’altro pertinenti per superare i rilievi difensivi sull'estraneità del condannato aifatti illeciti (il rinvenimento delle armi e munizioni, anche da guerra, è avvenuto in uno stabileabbandonato confinante con l’abitazione di Cannalire nel cui muro di recinzione, però,risultavano solchi di appoggio corrispondenti ai segni lasciati dalla scala metallica rinvenutanella disponibilità di quest’ultimo.
Per di più, sulla busta dove era custodita una delle armioccultate, una pistola mitragliatrice, è stata rinvenuta un’impronta digitale della mano destradell’odierno ricorrente).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente