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Ordinanza — n. 21257/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as execution judge correctly rejected unified criminal plan claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21257/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's refusal to unify distinct crimes into a single criminal plan. The appellant argued for a unified intent, but the lower court found no specific symptoms linking the stalking and assault to a premeditated design. The court ruled that the execution judge correctly applied the principle requiring concrete evidence of a common criminal blueprint beyond mere homogeneity of offenses.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 612 bis cod. pen.: A unified criminal plan requires specific symptoms linking offenses to a premeditated design, which is absent when acts stem from distinct volitional acts without prior mental representation.

Parole chiave

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unified criminal plan execution judge powers premeditated design stalking offenses criminal intent proof appeal inadmissibility distinct volitional acts allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
284970 - 01) - haineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondocomma, cod.
Art. 612 bis cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
art. 336 cod. pen
pen., con rilievo decisivo, l'assenza, in disparte dell'omogeneità del benegiuridico e di altri elementi non pregnanti, di circostanze sintomatiche della ideazione eprogrammazione nelle linee generali, sin dalla consumazione del primo reato - quello di cuiall’art. 336 cod. pen.
art. 612 bis cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El Ayari Haikel, Rv. 284970 - 01
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Testo completo

el TRIBUNALE di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.Visti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da Angelo Bongiorno nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione in executivis come declinati dalla giurisprudenza di legittimità - in particolare diquello in forza del quale "è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazionee, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzionel'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegnocriminoso" (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El Ayari Haikel, Rv. 284970 - 01) - haineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondocomma, cod. pen., con rilievo decisivo, l'assenza, in disparte dell'omogeneità del benegiuridico e di altri elementi non pregnanti, di circostanze sintomatiche della ideazione eprogrammazione nelle linee generali, sin dalla consumazione del primo reato - quello di cuiall’art. 336 cod. pen. commesso occasionalmente nell’ottobre del 2018 ai danni di un medicoche aveva minacciato per obbligarlo a prescrivergli degli esami - anche di quelli successivi - ireati di stalking commessi a partire dal novembre 2018 ai danni di una donna, conosciutaanni prima, e ai danni dell’avvocato che, cinque anni dopo nell’anno 2023, dopo averlodifeso nel corso del processo, conclusosi con la prima sentenza di condanna per violazionedell’art. 612 bis cod. pen., si era rifiutato di continuare ad assisterlo.Di contro, aggiunge l'ordinanza impugnata, è più plausibile che i reati, pur omogenei,siano stati commessi in esecuzione di distinti atti volitivi in assenza della rappresentazionementale anticipata, imprescindibile per la configurabilità di un disegno criminoso unitario.2.

Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente