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Ordinanza — n. 21256/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal record unification due to insufficient temporal and modal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21256/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Umberto Vona inadmissible, ruling that the requested unification of criminal records lacked legal merit. The court found that the time gap between offenses and the distinct modalities of conduct prevented the application of the continuity principle under Article 81 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The continuity of criminal acts for record unification requires a close temporal proximity and identical modalities of conduct, which are absent when offenses occur years apart with varying execution methods.

Parole chiave

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criminal record unification continuity of acts temporal proximity requirement modalities of conduct Article 81 Penal Code inadmissible appeal judicial execution riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

orte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata ed i motivi aggiunti.1. Ritenuto che tutte le censure articolate da Umberto Vona non superano il vagliopreliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentitiapprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche o denunziano vizio dimotivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati, pur lesivi del medesimo bene giuridico, oggetto della richiesta di unificazione,con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (da due anni a dieci mesi)ma anche le modalità delle condotte, sia pure tutte riferite alla detenzione di sostanzestupefacenti (più episodi di spaccio in concorso con altri nell’ambito di un’associazione,singoli episodi di cessione, l’ultimo dei quali realizzato in costanza di applicazione dellamisura cautelare degli arresti domiciliari), oltre che l’assenza di circostanze sintomatichedella ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle lineegenerali, anche di quelli successivi.2.

Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.In particolare, non risulta dalle sentenze in esecuzione che anche gli episodi avvenutinel 2019, accertati sia con la sentenza cosiddetta “Ora di punta” sia con la sentenza n. 763del 2020, siano stati commessi da Vona nella qualità di sodale dell’associazione accertatacon la sentenza cosiddetta “Orso”, anche considerando che la sentenza cosiddetta “Ora dipunta” non ha giudicato alcun reato associativo ascritto a Vona.2.1.

L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la distanza cronologica.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente