Italian court dismisses appeal on criminal record unification due to five-year gap and distinct drug offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower judge correctly applied principles regarding the continuity of crimes. The appellant argued for unification of offenses, but the court found a decisive five-year gap between acts and distinct modes of conduct involving different drugs. Consequently, the court determined the crimes were not executed under a single criminal intent but rather resulted from contingent delinquency needs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The continuity of crimes requires a single criminal intent spanning the acts; a significant temporal gap and distinct conduct modes negate this requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da XXXXXXXXXXXXXXXXX nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati, pur lesivi del medesimo bene giuridico, oggetto della richiesta di unificazione,con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (ben cinque anni) maanche le modalità della condotta, riferite alla detenzione di sostanze stupefacenti diverse, el’assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dallaconsumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.Secondo il Tribunale, risulta invece più plausibile che i reati oggetto dlela richiesta diunificazione siano sato commessi dalla condannata non in esecuzione di una previadeliberazione criminosa unitaria bensì di inclinazione a delinquere legata a necessitàcontingenti.2.
Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la distanza cronologica.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute.
E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.