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Ordinanza — n. 21254/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as continuance of crime claim lacks temporal proximity and planning evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21254/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible, ruling that the alleged continuance of criminal acts was not supported by sufficient evidence. The court found that a three-year gap between the first and subsequent offenses, combined with the absence of prior planning, negated the continuity required under Article 81 of the Penal Code. Consequently, the lower court's decision to exclude the extension of the criminal bond was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The claim of criminal continuance requires a temporal proximity between offenses and evidence of premeditation; a significant time gap and lack of planning render such a claim inadmissible.

Parole chiave

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criminal continuance temporal proximity Article 81 Penal Code premeditation evidence inadmissible appeal criminal bond extension G.i.p. judgments porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano all’estensione del riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondocomma, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

RIBUNALE di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da Francesco Iossa in entrambi i motivi diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano all’estensione del riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondocomma, cod. pen. anche ai reati giudicati con le sentenze del G.i.p. del Tribunale di Nola indata 17 maggio 2019 ed in data 20 gennaio 2023 , con rilievo decisivo, sia il lasso di tempo(tre anni) intercorso tra le violazioni (pur tra loro omogenee perché consistenti nelladetenzione illegale e nel porto di armi da fuoco), sia l’assenza di circostanze sintomatichedella ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle lineegenerali, anche di quello successivo, che risulta essere stato commesso a seguito di unevento estemporaneo, quale il litigio occorso per la vendita di un’autovettura.2.

Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito che ha giustificatamente escluso la risalenza fino ad epoca ravvicinata aquella della prima violazione, avvenuta tre anni prima, della condotta di porto e detenzionedell’arma utilizzata per esplodere un colpo in direzione di un soggetto, a seguito di undissidio sorto qualche mese prima.2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la distanza cronologica.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente