Italian court dismisses appeal on criminal record unification due to lack of criminal intent continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly denied the unification of criminal records. The appellant argued for a continuous criminal plan, but the court found the acts were disparate violations of firearm laws driven by non-compliance with preventive measures rather than a unified design. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The unification of criminal records requires proof of a continuous criminal plan; mere temporal proximity or similar violations of preventive measures without evidence of a premeditated design do not satisfy this requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da XXXXXXXXXXXXXXX nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati oggetto della richiesta di unificazione, con rilievo decisivo, non solo il lasso ditempo intercorso tra i fatti (dal 2004 al 2017), l’eterogeneità del bene giuridico offeso maanche l’assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dallaconsumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.
Si tratta,infatti, di condotte di violazioni della disciplina delle armi, violazione degli obblighi dellasorveglianza speciale determinate da eventi estemporanei ed in gran parte già unificate insede cognitiva, e mancato deposito della cauzione.Ad avviso del Gip del Tribunale di Messina, risulta, invece, più plausibile che i reatioggetto della richiesta di unificazione siano stati commessi dal condannato, non inesecuzione di una previa deliberazione criminosa unitaria, bensì di una scelta di vitaimprontata alla violazione delle norme penali, per l’evidente insofferenza al rispetto delleprescrizioni impostegli dalle misure di prevenzione.2.
Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la distanza cronologica.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute.
E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.2.2. E’ coerente ai principi sul punto espressi dalla giurisprudenza di legittimità ildiniego della continuazione richiesta, in via subordinata, per “gruppi di sentenze”, posto chese è vero che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati nonesime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta conriferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua,tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali edalla contiguità spaziale, è altrettanto innegabile – com'è stato chiarito dalla stessagiurisprudenza – che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessatoabbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati,enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale(Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387), ciò che, nel caso che cioccupa, il ricorrente non ha fatto, non essendovi alcuna specifica allegazione sul punto nénell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, né nel ricorso.3.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favoredella cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.