Cassation court dismisses appeal regarding mandatory return order legality under preventive measures law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the second ground regarding sentencing was not properly raised in the lower court. The appellant argued the preventive measure order was illegal, but the court found the first ground insufficient due to the specific facts of the case. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, comma 3 d.lgs. 159/2011; Art. 2, comma 4 c.p.: The court held that sentencing grounds not deduced in the appeal are inadmissible, while the legality of the preventive measure must be assessed based on the law at the time of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto da Francesco Fiore e la sentenza impugnata.1. Ritenuto che il primo motivo, relativo all’inesistenza giuridica del provvedimentoquestorile asseritamente violato, è manifestamente infondato.1.1. La giurisprudenza di legittimità, dopo qualche oscillazione, si è consolidatanell'affermare che «In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogodi residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamentocostituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio divia obbligatorio, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità delprovvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dallafattispecie tipica, con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6settembre 2011, n. 159» (Sez. 1, n. 34556 del 18/04/2023, Rv. 285058).Tale principio appare superato dalla modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma 2,d.l. 15/09/2023, n. 123, conv. in legge 13/11/2023 n. 159 (c.d. decreto Caivano), che hamodificato l'art. 76, comma 3 d.lgs. n. 159/2011 qualificando la violazione del foglio di viaobbligatorio come un delitto, ed ha modificato l'art. 2 d.lgs. n. 159/2011 prevedendo che ilprovvedimento del questore debba contenere, per i soggetti pericolosi, solo l'ordine dilasciare il territorio del Comune, se diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, e dinon farvi ritorno per un periodo determinato dal questore stesso, e non debba quindi piùcontenere anche l'obbligo di rientro nei predetti luoghi.La modifica normativa, peraltro, è palesemente meno favorevole rispetto alle normeesistenti all'epoca di commissione del reato contestato al ricorrente, e all'epoca di emissionedel decreto questorile a lui applicato, per cui, nel rispetto del principio stabilito dall'art. 2,quarto comma, cod. pen., la sussistenza del reato e la legittimità del foglio di via a luinotificato devono essere valutate con riferimento alla normativa all'epoca vigente.1.2.
La valutazione della legittimità del provvedimento emesso dal questore costituisceun presupposto ineliminabile del giudizio penale: questa Corte ha sempre affermato ilprincipio della sindacabilità del foglio di via da parte del giudice penale, trattandosi di un attoamministrativo che deve rispettare le forme prescritte, per la sua legittimità. Il giudice,pertanto, è tenuto a disapplicare il provvedimento illegittimo, con conseguente dichiarazionedi insussistenza del reato (vedi, tra le molte, Sez., 1, n. 28549 del 18/06/2008, Rv. 241084).La sentenza impugnata ha effettuato tale valutazione, diversamente da quantosostenuto nel ricorso, perché ha rilevato che il provvedimento emesso dal questore diBologna del 16 luglio 2020 conteneva la precisa indicazione del luogo di residenza deldestinatario, il quale, pertanto, non era un soggetto privo di una fissa dimora, e ordinandogliil rimpatrio nel Comune di sua abituale dimora, Argenta, faceva riferimento al luogoesplicitamente indicato, salvo che la sua dimora abituale risultasse altrove.1.3.
E’ vero che l'indicazione della residenza anagrafica quale luogo ove ordinare ilrimpatrio, pertanto, è astrattamente idonea a soddisfare i requisiti di legittimità del foglio divia, sia pure solo in assenza di elementi che provino la sua non corrispondenza con il luogodi dimora abituale, costituendo solo un indicatore di quest'ultima, che può essere superatoda una diversa prova (Sez. 1, n. 23022 del 10/02/2009, Rv. 244122).E’ altrettanto vero, però, che n punto di non coincidenza tra residenza anagrafica edimora abituale nella città di Bologna, Francesco Fiore nulla di concreto ha opposto,limitandosi ad affermazioni generiche, peraltro smentite, come evidenzia la sentenzaimpugnata, dagli atti di causa, che documentano, nel periodo di interesse, la sottoposizionedi Fiore al divieto di dimora in un comune diverso da Bologna, quello di Roma, e da avvisoorale del Questore di Ferrara quindi a provvedimenti coercitivi che non presuppongonoaffatto la sua dimora abituale nel comune di Bologna.2.
Il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio non è scrutinabile in questasede perché introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e nonrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormaisottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del"tantum devolutum quantum appellatum" (da ultimo Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep.2026; Iacobini, Rv. 289470 - 013. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente