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Ordinanza — n. 21247/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuance, citing lack of evidence for single criminal plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21247/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower judge correctly applied principles regarding criminal continuance. The appellant argued for a single criminal plan, but the court found the acts were too temporally distant and heterogeneous to constitute one continuous design. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The condition of drug dependence does not automatically establish criminal continuance; it must be proven as a specific element justifying a single criminal design where other statutory conditions are met.

Parole chiave

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criminal continuance drug dependence single criminal design temporal distance heterogeneous acts Cassazione appeal inadmissible appeal dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 52 D.LGS. 196/03
art. 671 cod. proc. pen
La condizione di tossicodipendenza non è stata valutata perché, nonostantel’impegno assunto nell’istanza ex art. 671 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini
pen.(Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv.
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da XXXXXXXXXXXX nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra tutti i reati, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti(commessi nell’arco di un biennio non isolato ma, al contrario, inserito in un vissuto criminaleprotrattosi per venti anni), le differenti modalità delle condotte, l’eterogeneità del benegiuridico e l’assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dallaconsumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.

Si tratta,infatti, di condotte di ricettazioni, rapine, violazioni della disciplina degli stupefacenti.2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la distanza cronologica tra i reati.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.2.2.

La condizione di tossicodipendenza non è stata valutata perché, nonostantel’impegno assunto nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., non è stata documentata, comerisulta dagli atti inseriti nel fascicolo trasmesso a questa Corte di cassazione.In ogni caso, va ricordato che lo stato di tossicodipendenza, ove documentato, nondetermina automaticamente l’applicazione dell’istituto dlela continuazione ma deve esserevalutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo areati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioniindividuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, commasecondo, cod. pen.(Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 - 01;

Sez. 1, n.50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01), condizioni che non sono state ritenutepresenti nel caso in esame alla luce degli accertamenti eseguiti in sede cognitiva.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.