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Ordinanza — n. 21245/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism application, upholding lower court's social danger assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21245/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in applying recidivism rules. The appellant argued against the application of recidivism, but the court found the district court's reasoning logically sound and consistent with established precedent regarding social danger. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 61 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The lower court's assessment of social danger based on the repetition of offenses and prior convictions is valid if logically grounded, rendering an appeal on this point inadmissible.

Parole chiave

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recidivism application social danger assessment inadmissible appeal criminal liability prior convictions Cassazione Roma procedural dismissal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 61 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33299 del 16.11.2016, Rv. 270419
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838
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Testo completo

za del 27/03/2025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.1. Ritenuto che l’unica dedotta censura da George Catalin Timpu, relativaall’applicazione della recidiva, è manifestamente infondata.La Corte distrettuale, con motivazione sintetica ma esente da vizi logico-giuridici, non siè limitata a indicare i precedenti penali, ma, in sintonia con i principi enunciati dallagiurisprudenza di legittimità, ha desunto dalla ripetizione delle violazioni a breve distanza neltempo, anche dopo periodi di detenzione carceraria, dalla loro gravità, dall’epoca recente diconsumazione, dall’inefficacia delle pregresse sanzioni penali a modificare la capacità adelinquere, una peculiare pericolosità sociale strettamente correlata al rapporto tra il fattoper cui si procede e le precedenti condanne e, in quest'ottica, ha apprezzato la pregressacondotta criminosa come indicativa di una perdurante inclinazione al delitto di tale rilevanzada influire, in concreto, quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".(ex multis, Sez. 3, n. 33299 del 16.11.2016, Rv. 270419;

Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010,Calibè, Rv. 247838 - 01).2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente