Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21244/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of social reintegration prospects and pending crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21244/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the defendant's request for probation. The defendant argued for release based on family ties and remorse, but the court noted the lack of a suitable home, recent criminal convictions, and failure to cooperate with social services. The decision rests on the principle that probation requires a concrete prognosis of social reintegration, which was absent in this case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; The court's assessment of a defendant's suitability for probation is discretionary and based on post-crime conduct, requiring a concrete prognosis of social reintegration that cannot be met by mere assertions of remorse without evidence of stable housing and cooperation.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial social reintegration discretionary assessment pending criminal charges lack of suitable housing Cassation appeal inadmissible appeal verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
Come è noto l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge26 luglio 1975, n.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018
Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024 Scuotto
273985 e da ultimo Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024 Scuotto, Rv.
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso
Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

l TRIB. SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da Adil El Harnane nell’unico motivo non superanoil vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentitiapprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche o denunziano vizio dimotivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Come è noto l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua lafinalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generalecornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione dellapersonalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà,si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuirealla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.1.2.

Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque,sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso lagiurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento inprova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, ilgiudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, daiprecedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche lacondotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S.,Rv. 273985 e da ultimo Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024 Scuotto, Rv. 287151 - 01), in talsenso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354,nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso leprescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri laprevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.1.3.

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordineall'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, dellamisura alternativa richiesta e che le relative valutazioni non sono censurabili in sede dilegittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica,ricognizione degli incidenti elementi di giudizio;2. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l'istanza di ammissionealla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale valorizzando non solo l’indisponibilitàdi un domicilio effettivo ed idoneo (gli accertamenti su quelli indicati hanno dato esitonegativo) che la rendevano “praticabile”, ma anche l’allarmante vissuto criminale dell'odiernoricorrente, gravato da plurimi carichi pendenti e da numerose condanne per reati commessianche in epoca recente financo dopo la presentazione dell’istanza volta all’ottenimento delbeneficio, nonché della mancanza di prospettive, anche di ordine lavorativo, concretamenterisocializzanti.3.

Il ricorrente, a fronte di siffatto giudizio, scevro da vizi logici e saldamente ancoratoalle emergenze procedimentali, si è limitato ad opporre o circostanze ritenute recessive - ilrapporto significativo con la figlia e la capacità di riconoscere i propri errori – oppure smentitedagli accertamenti in atti - presenza di un domicilio certo e disponibilità ad intraprendere unpercorso di reinserimento sociale e lavorativo - ponendosi, in definitiva, in un'ottica di meraconfutazione senza individuare fratture logiche nel ragionamento sotteso alla decisioneimpugnata.4.

Il provvedimento impugnato resiste, pertanto, alle censure difensive, in quantolegittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza invista della delibazione dell'istanza del condannato che, nella fattispecie, è stata rigettatasulla scorta di argomentazioni plausibili e razionali, oltre che giuridicamente corrette anchenella parte in cui fondano la prognosi negativa sull'adeguatezza dell’invocata misura sul datopacifico che il condannato, anziché dimostrare la necessaria collaborazione per losvolgimento dell'attività istruttoria, si era reso irreperibile e non aveva tenuto rapporti regolaricon il Servizi sociali (ex plurimis Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falo, Rv. 276191).5.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente