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Ordinanza — n. 21242/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as merit review is barred and facts show lack of effective domicile.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21242/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the challenged rulings did not require a substantive review of the merits. The lower court found the convicted person lacked an effective domicile, a prerequisite for alternative sentence execution, while the appellant falsely accused family members of lying during police checks. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against rulings on the admissibility of requests for alternative sentence execution are inadmissible if they merely solicit non-meritorious assessments or generic arguments without addressing the specific factual prerequisites established by the lower court.

Parole chiave

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alternative sentence execution effective domicile requirement inadmissible appeal substantive review barred court costs and fine informazione e verifiche documenti attendibili domicilio conosciuto

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

B. SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da Berti Vezi nell’unico motivo di impugnazionenon superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, nonconsentiti apprezzamenti di merito, per di più in termini generici.Al Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto decisivo, ai fini del rigetto dell’istanza diaffidamento in prova, la circostanza che il condannato in due occasioni aveva indicato undomicilio non effettivo, dimostrandosi in tal modo palesemente privo dei requisiti minimi peressere ammessi al regime alternativo di esecuzione della pena, il ricorrente continua adopporre la validità della documentazione allegata per dimostrare l’idoneità di entrambi idomicili indicati, tacciando di falsità senza alcun riscontro le dichiarazioni rese dai suoifamiliari in occasione dei controlli operati alla polizia giudiziaria per verificare la suareperibilità sostanziale nelle abitazioni indicate.2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente