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Ordinanza — n. 21238/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21238/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21238/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto nell'interesse di Esposito Salvatore e la sentenzaimpugnata.1. Ritenuto che l’unico motivo dedotto è formulato in termini generici senza indicare leragioni di diritto ed i dati di fatto a fondamento delle censure avverso la decisione impugnata,che, seguendo un percorso motivazionale plausibile, ha desunto la colpevolezza di Espositodal rinvenimento nel corso di un controllo del coltello, descritto nel capo di imputazione, nelportaoggetti del motoveicolo condotto dallo stesso imputato senza che quest’ultimo ne abbiagiustificato il porto fuori dalla sua abitazione.2.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 21238/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l’unico motivo dedotto è formulato in termini generici senza indicare leragioni di diritto ed i dati di fatto a fondamento delle censure avverso la decisione impugnata,che, seguendo un percorso motivazionale plausibile, ha desunto la colpevolezza di Espositodal rinvenimento nel corso di un controllo del coltello, descritto nel capo di imputazione, nelportaoggetti del motoveicolo condotto dallo stesso imputato senza che quest’ultimo ne abbiagiustificato il porto fuori dalla sua abitazione.2.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi oggetto pericoloso arma personale imbarcazioni da diporto esplosivi e articoli pirotecnici

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto nell'interesse di Esposito Salvatore e la sentenzaimpugnata.1. Ritenuto che l’unico motivo dedotto è formulato in termini generici senza indicare leragioni di diritto ed i dati di fatto a fondamento delle censure avverso la decisione impugnata,che, seguendo un percorso motivazionale plausibile, ha desunto la colpevolezza di Espositodal rinvenimento nel corso di un controllo del coltello, descritto nel capo di imputazione, nelportaoggetti del motoveicolo condotto dallo stesso imputato senza che quest’ultimo ne abbiagiustificato il porto fuori dalla sua abitazione.2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente