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Ordinanza — n. 21237/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21237/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21237/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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orte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto nell’interesse di Ivan Visciano e la sentenza impugnata.1. Ritenuto che l’unica censura dedotta è manifestamente infondata.La Corte distrettuale, seguendo un percorso motivazionale privo di aporie logiche, oltreche plausibile, ha escluso che Visciano abbia commesso il reato contestatogli per essereincappato in un errore di fatto rilevante ai fini dell’art. 47 cod. pen.Al riguardo ha osservato che l’imputato, già da tempo sottoposto alla misura dellasorveglianza con obbligo di soggiorno, conosceva bene il territorio dove viveva e, quindi,anche il confine tra il suo comune di Boscotrecase e quello viciniore di Torre Annunziatasicché si era reso perfettamente conto di avere violato la prescrizione che gli vietava diallontanarsi dal comune dove aveva fissato la sua dimora abituale.A tale apparato argomentativo il ricorrente oppone, in chiave meramente confutativa,una rilettura del compendio probatorio, prospettandola come più plausbile, e non specificivizi motivazionali.2.

Regesto Legislator

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art. 47 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 21237/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l’unica censura dedotta è manifestamente infondata.La Corte distrettuale, seguendo un percorso motivazionale privo di aporie logiche, oltreche plausibile, ha escluso che Visciano abbia commesso il reato contestatogli per essereincappato in un errore di fatto rilevante ai fini dell’art. 47 cod. pen.Al riguardo ha osservato che l’imputato, già da tempo sottoposto alla misura dellasorveglianza con obbligo di soggiorno, conosceva bene il territorio dove viveva e, quindi,anche il confine tra il suo comune di Boscotrecase e quello viciniore di Torre Annunziatasicché si era reso perfettamente conto di avere violato la prescrizione che gli vietava diallontanarsi dal comune dove aveva fissato la sua dimora abituale.A tale apparato argomentativo il ricorrente oppone, in chiave meramente confutativa,una rilettura del compendio probatorio, prospettandola come più plausbile, e non specificivizi motivazionali.2.

Parole chiave

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visto uscita illegale dal paese assenza di persecuzione infrazioni alla legge sugli stranieri violazione del divieto d'entrata violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero

Disposizioni normative citate

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art. 47 cod. pen
Ritenuto che l’unica censura dedotta è manifestamente infondata.La Corte distrettuale, seguendo un percorso motivazionale privo di aporie logiche, oltreche plausibile, ha escluso che Visciano abbia commesso il reato contestatogli per essereincappato in un errore di fatto rilevante ai fini dell’art. 47 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

orte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto nell’interesse di Ivan Visciano e la sentenza impugnata.1. Ritenuto che l’unica censura dedotta è manifestamente infondata.La Corte distrettuale, seguendo un percorso motivazionale privo di aporie logiche, oltreche plausibile, ha escluso che Visciano abbia commesso il reato contestatogli per essereincappato in un errore di fatto rilevante ai fini dell’art. 47 cod. pen.Al riguardo ha osservato che l’imputato, già da tempo sottoposto alla misura dellasorveglianza con obbligo di soggiorno, conosceva bene il territorio dove viveva e, quindi,anche il confine tra il suo comune di Boscotrecase e quello viciniore di Torre Annunziatasicché si era reso perfettamente conto di avere violato la prescrizione che gli vietava diallontanarsi dal comune dove aveva fissato la sua dimora abituale.A tale apparato argomentativo il ricorrente oppone, in chiave meramente confutativa,una rilettura del compendio probatorio, prospettandola come più plausbile, e non specificivizi motivazionali.2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente