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Ordinanza — n. 21236/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal record continuity due to lack of unitary intent and long time gap.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21236/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower judge correctly applied principles regarding criminal record continuity. The appellant argued for a different reading of the evidence, but the court found the acts committed between 2017 and 2018 lacked the necessary unitary intent and were separated by over a year and a half. Consequently, the conviction stands, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The continuity of crimes requires a unitary intent and close temporal proximity, which is absent when acts are separated by over a year and six months and display reactive rather than planned conduct.

Parole chiave

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criminal record continuity unitary intent requirement temporal proximity rule judicial review standard Cassazione appeal dismissal tossicodipendenza reati sessuali gravi recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

i il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXe l'ordinanzaimpugnata.1. Ritenuto che le censure articolate nell’unico motivo non superano il vagliopreliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentitiapprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche o denunziano vizio dimotivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra tutti i reati non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (oltre un anno e sei mesi) ele modalità delle condotte, connotate da reattività non controllata, ma anche l’assenza dicircostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione delprimo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.

Si tratta, infatti, di plurimecondotte di lesioni personali, violenza privata ed atti sessuali commessi dal gennaio 2017 aldicembre 2018.2. Le censure del ricorrente sollecitano, in termini generici, una lettura alternativa delcompendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, nonmanifestamente illogica, del giudice di merito.2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la distanza cronologica tra i reatisia la condizione di tossicodipendenza.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.2.3. Il documentato percorso di risocializzazione intrapreso ai fini dell’ottenimento dimisure alternative al carcere non è stato considerato favorevolmente perché le valutazioniespresse dagli esperti, anziché smentirlo, confermano il dato, risultante dalle sentenze inesecuzione, che le azioni delittuose sono state commesse dall’odierno ricorrente con dolo diimpeto in assenza di un’ideazione unitaria.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.