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Ordinanza — n. 21235/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove economic inability to pay bail.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21235/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Franco Palazzolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the lower court correctly inferred the defendant's ability to pay bail from his lack of arguments regarding financial difficulty, noting that mere admission of free legal aid is insufficient proof. Consequently, the court ruled that the burden of proving economic impossibility rests on the accused, who failed to provide specific evidence beyond a general claim of poverty.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2019; The burden of proving economic inability to pay bail lies with the accused, requiring specific factual allegations beyond a general claim of poverty, as mere admission of free legal aid does not satisfy this onerous burden.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility bail payment obligation economic inability proof free legal aid relevance contraventional fault mancato anticipo delle spese indennità di patrocinio gratuito patrocinio provvisorio

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 38310 del 5/7/2016, Passafiume
Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere
267857; Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere, Rv.262208 - 01).In assenza di allegazioni difensive, il Giudici del merito non potevano ricavare lasituazione di difficoltà economica dalla mera ammissione al gratuito patrocinio.
Sez. 5, n. 2769 del 01/10/2014, dep. 2015, Maiorana
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Testo completo

a Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto nell’interesse di Franco Palazzolo e la sentenzaimpugnata.1. Ritenuto che l’unica censura dedotta è manifestamente infondata.La Corte distrettuale, seguendo un percorso motivazionale privo di aporie logiche, oltreche esaustivo, ha correttamente desunto la capacità di adempiere all’obbligo di pagamentodella cauzione dalla mancata allegazione di circostanze o elementi, anche indiziari, di segnocontrario.

Ha altresì valorizzato il dato pacifico che l’imputato non aveva assunto alcunainiziativa, prima della scadenza dei termini per il versamento, al fine di rappresentare lapropria situazione di difficoltà economica o di richiedere riduzioni e rateazioni.Trattasi di argomentazioni pienamente rispettose del consolidato principiogiurisprudenziale secondo cui l'impossibilità economica, non preordinata né colposamentedeterminata, di far fronte all'obbligo di pagamento della cauzione di cui all’art. 76, comma 4,d.lgs. n. 159 del 2011 è deducibile anche nel giudizio penale e incombe in capo al giudicel'obbligo di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si èverificata l'inottemperanza.

Nondimeno, in capo all'imputato grava quantomeno un onere diallegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento ed esso non può dirsi soddisfattodall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza (in tal senso (Sez. 5, n.38310 del 5/7/2016, Passafiume, Rv. 267857; Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere, Rv.262208 - 01).In assenza di allegazioni difensive, il Giudici del merito non potevano ricavare lasituazione di difficoltà economica dalla mera ammissione al gratuito patrocinio. beneficiosubordinato a presupposti diversi da quelli rilevanti per giustificare il mancato adempimentodella cauzione.D’altra parte, sul piano dell'elemento psicologico, l'illecito contravvenzionale può esseresorretto anche solo dalla colpa, sicché le censure sulla carenza di dolo sono del tuttoinammissibili (Sez. 5, n. 2769 del 01/10/2014, dep. 2015, Maiorana, Rv. 262721 — 01).2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente