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Ordinanza — n. 21234/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding probation revocation delay, ruling it only voids suspension, not revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21234/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appellant's petition inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellant argued that the thirty-day deadline for the probation tribunal's revocation decision was violated. The court held that such a delay merely invalidates the prior suspension order but does not affect the revocation itself, citing established precedent. Consequently, the appeal was rejected without merit.

Regesto Legislator

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Art. 51-ter Ord. pen.; A delay in adopting the revocation decision within thirty days voids the prior suspension but does not invalidate the revocation order itself.

Parole chiave

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probation revocation statutory deadline suspension validity procedural delay inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale termine di sospensione sospensione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 51-ter Ord. pen.
Ritenuto che l'unico argomento dedotto nel ricorso è manifestamente infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è principio consolidato nellagiurisprudenza di legittimità che la mancata osservanza del termine di trenta giorni previstodall’art. 51-ter Ord.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020
Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010
Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010,Catalano, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

TRIB. SORVEGLIANZA di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che l'unico argomento dedotto nel ricorso è manifestamente infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è principio consolidato nellagiurisprudenza di legittimità che la mancata osservanza del termine di trenta giorni previstodall’art. 51-ter Ord. pen. per l'adozione della decisione del Tribunale di sorveglianza in ordinealla revoca della misura alternativa comporta unicamente la perdita di efficacia delprovvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistratodi sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento di revoca (Sez. 7,n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, Di Bella, Rv. 281309;

Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010,Catalano, Rv. 248986).2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente