Italian Court dismisses appeal against execution judge's refusal to link crimes due to time gaps and drug dependency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's refusal to link multiple crimes committed between 2008 and 2021. The judge correctly noted that the long time interval, varying criminal methods, and lack of evidence regarding drug-induced planning prevented a finding of continuity under Article 81 of the Penal Code. The court rejected the appellant's arguments as generic and failed to provide concrete evidence contradicting the established timeline or the psychiatric assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The continuity of crimes requires a single criminal design, which is absent when significant time intervals exist between acts and when alleged drug dependency does not logically explain the specific criminal decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da XXXXXXXXXXXXXXX nei tre motivi diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra tutti i reati il lasso di tempo intercorso tra i fatti (dal 2008 al 2021) le differentimodalità delle condotte, l’eterogeneità del bene giuridico e l’assenza di circostanzesintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato,nelle linee generali, anche di quelli successivi.
Si tratta, infatti, di condotte di evasione,lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, furto e violazioni delleprescrizioni imposte dalla misura di prevenzione, commesse in luoghi diversi. Ha aggiunto,con altrettanto rigore logico, che non depone favorevolmente neanche la condizione ditossicodipendenza, non idonea, alla luce di quanto accertato nei giudizi di cognizione, a farplausibilmente ipotizzare che il condannato avesse sempre agito perché spinto dallanecessità di procacciarsi la droga. La condizione di tossicodipendenza non risulta nemmenoavere orientato le singole determinazioni criminose.2.
Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato sia la distanza cronologica tra ireati sia la condizione di tossicodipendenza.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute.
E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.2.2. È stato applicato il consolidato orientamento secondo cui lo stato ditossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità deldisegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre chesussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.(Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019,Avanzini, Rv. 275420 - 01;
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01).2.3. Le conclusioni della perizia psichiatrica che ha accertato un disturbo di personalitànel 2026 sono state ritenute implicitamente ma del tutto plausibilmente, sub valenti non solorispetto all'elemento cronologico considerato in radice ostativo alla configurazione di ununico disegno criminoso ma anche in assenza in sede cognitiva di un accertamento in puntodi connessione di tale condizione psichica con tutte le violazioni di cui è stata chiestal’unificazione, connessione invero prospettata dal ricorrente in termini generici.3.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.