Cassation court partially allows appeal by annulling conviction for expired crime and reducing remaining sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal against Francesco Muscaritolo's conviction for illegal possession of explosives. While dismissing arguments regarding insufficient evidence and procedural flaws, the court found the third ground valid because the specific crime had expired by March 2025. Consequently, the judgment was annulled regarding the expired offense, reducing the remaining sentence to two years and ten months.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 620 c.p.p.: The Court of Cassation may annul a conviction for a crime extinguished by prescription, reducing the penalty to correspond only to the remaining non-extinguished offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza del 19 maggio 2025 ha confermato lacondanna di Muscaritolo Francesco alla pena di anni tre di reclusione e 6000 euro di multaper il delitto di detenzione e porto di un ordigno esplosivo.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia articolando tre motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto alrigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.La Corte territoriale ha rigettato l’istanza di escussione dei testi Mazzeo e Fedele conmotivazione illogica e contraddittoria trattandosi di testi il cui apporto dichiarativo èfondamentale per corroborare la tesi difensiva e che, pertanto, non può essere definita nonassolutamente necessaria.2.2 Con il secondo motivo lamenta illogicità della motivazione con riguardo allavalutazione della prova dichiarativa.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 157 cod. pen. per mancatadeclaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di illegale detenzione di esplosivi.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati.La Corte ha confermato la decisione del primo giudice di non attivare i poteri istruttoriufficiosi, in ragione del fatto che il quadro probatorio si presentava completo e che l’apportoprobatorio aggiuntivo non sarebbe stato idoneo a scalfirlo; l’onere motivazionale è statoampiamente soddisfatto con la disamina di tutti gli elementi di prova ritenuti fondamentali perla declaratoria di penale responsabilità dell’imputato.In tema di rinnovazione istruttoria in grado di appello, il giudice è obbligato a motivareespressamente sulla richiesta in tal senso nel solo caso in cui si determini ad accoglierla,potendo, invece, rigettarla implicitamente, in ragione della sussistenza di elementi sufficientiad affermare o a negare la responsabilità dell'imputato. (Sez. 2, n. 9846 del 05/03/2026,Astone, Rv. 289612 - 01).Altrettanto inammissibile è il secondo motivo di ricorso posto che il ricorrente sollecitauna rivalutazione degli elementi di fatto già oggetto di disamina da parte dei giudici di meritoche hanno portato con una motivazione congrua, logica e non contraddittoria alladeclaratoria di penale responsabilità dell’imputato.L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - perespressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificarel'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare ilsuo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula, infatti, daipoteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa,e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).2. Il terzo motivo è fondato.Il reato di cui all’art. 2 L. 895/67 commesso in data 24 novembre 2014 si è, pur con lesospensioni, prescritto il 24 marzo 2025, quindi in data anteriore alla pronuncia dellaimpugnata sentenza.E’ dunque necessario annullare senza rinvio in parte qua la sentenza impugnata,detraendo dalla pena complessivamente inflitta la porzione afferente al reato estinto perprescrizione, che corrisponde a mesi due di reclusione e 1000 euro di multa; pertanto, aisensi dell’art. 620 comma 1 lett.
l) cod. proc. pen. ridetermina la pena per il delitto residuo inanni due, mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di detenzione diesplosivo, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Ridetermina la pena per il delittoresiduo in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. Dichiara il ricorsoinammissibile nel resto.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani