Ordinanza — n. 21065/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVA Ritenuto Ritenuto che il difensore di Ayoub El Friyekh, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione degli artt. 337 e 92 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e, con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 21065/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, peraltro, la Corte di appello con motivazione conforme a diritto e congrua (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) ha ritenuto che lo stato di ubriachezza volontaria dell'imputato fosse inidonea ad escludere il dolo del reato e ha ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado in ragione della gravità della condotta di resistenza a pubblico ufficiale, posta in essere ai danni di due operanti, e dei numerosi precedenti penali del ricorrente, anche specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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VA Ritenuto Ritenuto che il difensore di Ayoub El Friyekh, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione degli artt. 337 e 92 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e, con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato che, peraltro, la Corte di appello con motivazione conforme a diritto e congrua (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) ha ritenuto che lo stato di ubriachezza volontaria dell'imputato fosse inidonea ad escludere il dolo del reato e ha ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado in ragione della gravità della condotta di resistenza a pubblico ufficiale, posta in essere ai danni di due operanti, e dei numerosi precedenti penali del ricorrente, anche specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.M