Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21065/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21065/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21065/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

VA Ritenuto Ritenuto che il difensore di Ayoub El Friyekh, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione degli artt. 337 e 92 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e, con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 21065/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, peraltro, la Corte di appello con motivazione conforme a diritto e congrua (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) ha ritenuto che lo stato di ubriachezza volontaria dell'imputato fosse inidonea ad escludere il dolo del reato e ha ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado in ragione della gravità della condotta di resistenza a pubblico ufficiale, posta in essere ai danni di due operanti, e dei numerosi precedenti penali del ricorrente, anche specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
e il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e, con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

VA Ritenuto Ritenuto che il difensore di Ayoub El Friyekh, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione degli artt. 337 e 92 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e, con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;

Rilevato che, peraltro, la Corte di appello con motivazione conforme a diritto e congrua (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) ha ritenuto che lo stato di ubriachezza volontaria dell'imputato fosse inidonea ad escludere il dolo del reato e ha ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado in ragione della gravità della condotta di resistenza a pubblico ufficiale, posta in essere ai danni di due operanti, e dei numerosi precedenti penali del ricorrente, anche specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M