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Ordinanza — n. 21064/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21064/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21064/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: SPITALERI EMANUELE nato a PALERMO il 12/05/1981 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;150/RG 38566 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Spitalieri avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. Il motivo (unico) con cui si contesta l'an della responsabilità è generico ed è stato già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, 2 della sentenza, là dove la Corte di appello spiega le ragioni della configurabilità del reato ritenendo inverosimile, assertiva e non provata la tesi difensiva della presenza in casa dello Spitalieri al momento del controllo di Pg). All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21064/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo (unico) con cui si contesta l'an della responsabilità è generico ed è stato già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, 2 della sentenza, là dove la Corte di appello spiega le ragioni della configurabilità del reato ritenendo inverosimile, assertiva e non provata la tesi difensiva della presenza in casa dello Spitalieri al momento del controllo di Pg). All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione espatrio illegale insufficiente alibi espulsione giudiziaria difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: SPITALERI EMANUELE nato a PALERMO il 12/05/1981 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;150/RG 38566

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Spitalieri avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. Il motivo (unico) con cui si contesta l'an della responsabilità è generico ed è stato già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, 2 della sentenza, là dove la Corte di appello spiega le ragioni della configurabilità del reato ritenendo inverosimile, assertiva e non provata la tesi difensiva della presenza in casa dello Spitalieri al momento del controllo di Pg). All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M