Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for extortion and private violence as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Vincenzo Girone's appeal against his criminal conviction inadmissible. The appellant argued for nullity due to a defense lawyer's absence and challenged the factual basis of the extortion and private violence charges. The court rejected these claims, noting the lower courts correctly applied legal principles and that the defense's request for a different reading of evidence was impermissible in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals based on generic grounds or improper re-evaluation of evidence in summary proceedings are inadmissible when the lower court's reasoning is exhaustive and free from manifest illogicality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: GIRONE VINCENZO nato a SESSA AURUNCA il 18/09/1944 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;110/RG 38042
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Girone avverso la sentenza in epigrafe con cui il predetto veniva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 393 cod. pen., così diversamente qualificata l'originaria contestazione di estorsione, e del delitto di violenza privata ex art. 610 cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso, fondato su quattro motivi, è inammissibile. Il primo motivo, con cui si eccepisce la nullità della sentenza per errata valutazione della istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondato.
Il Tribunale e la Corte di appello hanno valutato la dedotta quaestio iuris ritenendo, sulla base di una motivazione puntuale e in linea con i principi di diritto sanciti da questa Corte, che l'istanza di rinvio non fosse stata formulata correttamente e che, pertanto, non consentisse il rinvio dell'udienza (cfr pag. 5 della sentenza di appello). Il secondo e terzo motivo - con cui si contesta l'an della responsabilità in ordine ai reati in contestazione - sono generici e sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, 6 e 7 della sentenza, là dove la Corte di appello opera una puntuale ricostruzione fattuale della vicenda e spiega efficacemente in diritto le ragioni in ordine alla configurabilità dei reati in contestazione).
La Difesa, di contro, nel lamentare il travisamento della prova sollecita una differente lettura delle prove, che non è consentita in sede di legittimità, là dove - come nel caso di specie- la motivazione posta a base della decisione sia esaustiva, chiara e scevra da aspetti di manifesta illogicità. Infine, è inammissibile per genericità il motivo in punto pena, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del potere discrezionale ex art. 133 cod. pen ( cfr sent. pag.
8) All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
P.Q.MMarierlaì1niciello roso F urrz i Meraúl