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Ordinanza — n. 21049/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence and reiterative arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21049/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Maurizio Puleo and Marco Guarino inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a retrial on recidivism and prescription issues, but the court rejected these as mere repetitions of arguments already examined and dismissed by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that no new grounds existed to reopen the case in the legitimacy trial.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely solicit a re-examination of trial findings or reiterate arguments already examined and rejected by the appellate court with legally sound reasoning.

Parole chiave

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recidivism application prescription suspension inadmissible appeal reiterative argument legitimacy trial court costs Orlando law

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99 cod. pen.
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 99 cod. pen

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Testo completo

ato a PALERMO il 21/01/1991 PULEO MAURIZIO nato a PALERMO 11 17/11/1977 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Marco Guarino e di Maurizio Puleo, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva ad entrambi i ricorrenti; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità;

Considerato che, inoltre, il motivo è meramente reiterativo di una esaminata e disattesa dai giudici di appello con motivazione conforme a diritto e congrua (a pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, infatti, che, il secondo motivo, volto a ottenere la declaratoria di prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto oblitera le sospensioni della prescrizione determinate dalla legge Orlando, che non hanno consentito il perfezionamento della causa di estinzione del reato prima della pronuncia della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q P.Q.M