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Ordinanza — n. 21048/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for escape, citing procedural inadmissibility and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21048/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Melik Oueslati inadmissible regarding his conviction for escape. The court noted that the first ground challenging the nature of responsibility was already properly examined and rejected by the lower court based on the implausibility of the defense's claims. The second ground concerning non-punishability was declined in fact because the appellate court had already thoroughly addressed the relevant elements and requested a different evaluation from the appellant. Consequently, the appeal was dismissed without a substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised were already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments, or if the lower court has already provided a congruous justification for the denial of the requested legal exception.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility escape conviction non-punishability clause procedural dismissal factual review decline domanda d'asilo di cittadino etiope allontanamento malgrado rischio di persecuzione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.MIl Consiglier est nsore idente Mariell niciello Ft' o Amoroso r- DEPOSITATA IN CANCELLERIA = 8 GI i n
Art. 131 bis cod. pen.
Il secondo motivo inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Il secondo motivo inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

nato a PALERMO il 24/07/1994 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;83/RG 37757

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Melik Oueslati avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. Il primo motivo con cui si contesta l'an della responsabilità è stato già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza , in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla totale inverosimiglianza della prospettazione del difensore circa la presenza in casa del ricorrente e circa la mancata risposta al citofono per l'impossibilità di percepirne il suono anche per l'orario notturno in cui avvenne il controllo di Pg);

Il secondo motivo inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è declinato in fatto, avendo la Corte di appello congruamente esposto le ragioni del diniego e, di contro, sollecitando il ricorrente una differente lettura e valutazione di elementi già compiutamente vagliati. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.MIl Consiglier est nsore idente Mariell niciello Ft' o Amoroso r- DEPOSITATA IN CANCELLERIA = 8 GI i n