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Ordinanza — n. 21046/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false testimony, citing procedural irrelevance and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21046/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it was partially a reproduction of previously examined and rejected arguments and partially manifestly unfounded. The lower courts correctly established the falsity of the witness's deposition, which constituted the crime of false testimony, while rejecting claims regarding non-punishability and evidence reliability as generic and fact-based. Consequently, the conviction for false testimony was upheld with the penalty reduced only by generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 376 cod. pen.: The appeal is inadmissible if it reproduces already examined censure or is manifestly unfounded, and the lower court's reasoning on non-punishability or evidence reliability is objectively incompatible with the established facts.

Parole chiave

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false testimony inadmissible appeal manifestly unfounded reproductive censure non-punishability evidence reliability procedural law false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 376 cod. pen.
Con riferimento al motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod.
art. 376 cod. pen
Con riferimento al motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: BIONDO VERONICA nato a PALERMO il 05/08/1997 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 0-/81/RG. 37747

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Veronica Biondo avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per falsa testimonianza. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché in parte riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito e in parte per manifesta infondatezza. La sentenza impugnata, sulla base di corretti argomenti giuridici e logici, ha confermato la pronuncia di primo grado dando atto, con accertamenti di fatto e corrette valutazioni di diritto, della falsità della deposizione resa in dibattimento dalla imputata in qualità di testimone, tanto da configurare il delitto di falsa testimonianza (pagg. 2-3-).

Con riferimento al motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen., le argomentazioni spese dai Giudici di merito sono oggettivamente incompatibili con il riconoscimento della invocata causa di non punibilità, di guisa che non è prospettabile il dedotto vizio di motivazione per omissione. Anche le doglianze inerenti alla omessa valutazione dell'attendibilità dei testi e della affidabilità delle prove - che secondo la valutazione dei giudici di merito costituiscono il riscontro oggettivo alla inziale denuncia sporta dalla imputata - sono generiche e riversate in fatto, avendo peraltro i Giudici di appello- anche mediante l'opportuno richiamo alla trama motivazionale della sentenza del Tribunale - fornito adeguata e non illogica valutazione in parte qua (pagg. 2 e 3 della sentenza).

Infine, sono inammissibili per manifesta infondatezza le doglianze in punto di dosimetria della pena, che è stata applicata in misura pari al minimo edittale e ridotta nella massima estensione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.M