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Ordinanza — n. 21038/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21038/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21038/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: CALO' ANTONIO nato a SAN SEVERO il 07/12/1993 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;73/RG. 37653 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Calò avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la configurazione del delitto ( cfr paf. 3 della sentenza là dove il Giudice sulla scorta della deposizione del teste di Pg ha puntualmente ricostruito la dinamica fattuale e la condotta realizzata dall'imputato che effettivamente si è tradotta in una modalità di guida altamente pericolosa per sé stesso, gli agenti e gli utenti della strada); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21038/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 37653 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Calò avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la configurazione del delitto ( cfr paf. 3 della sentenza là dove il Giudice sulla scorta della deposizione del teste di Pg ha puntualmente ricostruito la dinamica fattuale e la condotta realizzata dall'imputato che effettivamente si è tradotta in una modalità di guida altamente pericolosa per sé stesso, gli agenti e gli utenti della strada); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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notificazione valida notifica del cambiamento d'indirizzo assenza ingiustificata procedimento in contumacia allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Calò avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza ex art. 337 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: CALO' ANTONIO nato a SAN SEVERO il 07/12/1993 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;73/RG. 37653

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Calò avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la configurazione del delitto ( cfr paf. 3 della sentenza là dove il Giudice sulla scorta della deposizione del teste di Pg ha puntualmente ricostruito la dinamica fattuale e la condotta realizzata dall'imputato che effettivamente si è tradotta in una modalità di guida altamente pericolosa per sé stesso, gli agenti e gli utenti della strada); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

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