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Ordinanza — n. 21033/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to apply mitigation statute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21033/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Bernardo Curto inadmissible for lack of specificity and formal unacceptability. Although the defense argued for the application of the mitigation provision in Article 393-bis of the Penal Code, the court found the complaint merely requested a re-evaluation of evidence, which is prohibited in cassation proceedings. Furthermore, the grievances were already addressed and rejected by the Court of Appeal of Bari with sufficient reasoning, rendering the cassation request inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by re-litigating issues already decided by the appellate court or if it merely requests a different factual assessment rather than raising a legitimate question of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity mitigation statute appellate review legal question procedural bar censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

posto da: CURTO BERNARDO nato a CEGLIE MESSAPICA il 04/04/1986 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Bernardo Curto, con unico motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;

Ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto propone censure già devolute all'esame della Corte di appello di Bari e disattese nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità (alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M