Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21032/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits already decided on non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21032/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the arguments merely repeated issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged a conviction for theft, arguing that the statutory cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code should apply. The court ruled that since the lower court had already correctly addressed the inapplicability of this defense with proper legal reasoning, the appeal offered no new grounds for review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its arguments are merely reproductive of profiles of censure already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reproductive arguments cause of non-punishment theft conviction Article 131-bis punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali impunità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 388 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Manicone avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 388 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il idente Mariell niciello !A! ..rdo A roso
art. 388 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Manicone avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 388 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Pag.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: MANICONE ANTONIO nato a MONZA il 21/03/1975 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;66/RG. 37621

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Manicone avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 388 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito circa l'inapplicabilità nel caso in esame la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. sent. Pag.

4) Ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il idente Mariell niciello !A! ..rdo A roso