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Ordinanza — n. 21031/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to discretionary sentencing review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21031/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower courts' sentencing decisions were within their discretionary power. The appellant challenged the specific penalty quantification and the refusal of general mitigating circumstances, arguing for a higher sentence. The court determined that these issues require a factual assessment typical of the trial phase and fall outside the scope of the appellate review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Sentencing quantification and the denial of general mitigating circumstances constitute a discretionary evaluation belonging to the trial judgment, which escapes appellate review absent arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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appellate review limits sentencing discretion general mitigating circumstances inadmissible appeal criminal procedure code remissione della pena allontanamento condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
10 e 11 della sentenza del Tribunale in cui si rinviene congrua giustificazione sia ordine al discostamento dal minimo edittale, peraltro assai contenuto, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
10 e 11 della sentenza del Tribunale in cui si rinviene congrua giustificazione sia ordine al discostamento dal minimo edittale, peraltro assai contenuto, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

LIANO nato a SAN SEVERO il 09/06/1974 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;65/RG 37618

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Emiliano Di Cristina avverso la sentenza in epigrafe con cui lo stesso veniva ritenuto responsabile del delitto di evasione e assolto dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale per insussistenza del fatto; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le memorie conclusionali presentate nell'interesse del ricorrente; osserva il ricorso è inammissibile. La censura sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Nella specie, il devolutum è stato adeguatamente vagliato e disatteso nelle due conformi sentenze di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 3, della sentenza di appello e pagg. 10 e 11 della sentenza del Tribunale in cui si rinviene congrua giustificazione sia ordine al discostamento dal minimo edittale, peraltro assai contenuto, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M