Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding necessity defense and infounded prescription claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the first ground's lack of specificity and the second ground's manifest lack of foundation. The appellant argued for acquittal based on necessity due to escape from home detention to obtain methadone, while the defense also claimed prescription completion. The court rejected these arguments because the lower court already addressed the necessity claim with sufficient reasoning and found specific recidivism prevented prescription from expiring before the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 157 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it merely repeats a previously examined and rejected argument without new specific facts, and a prescription claim is unfounded when specific recidivism extends the limitation period beyond the judgment date.
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ALBERTO nato a BOLOGNA il 19/10/1988 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Carlo Alberto Borromeo, con il primo motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 54 cod. pen., con riferimento al mancato proscioglimento dell'imputato a causa dello stato di necessità, in quanto l'imputato, in crisi di astinenza, sarebbe evaso dagli arresti domiciliari per reperire il metadone; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto questo motivo si limita a riproporre la medesima censura sottoposta all'esame della Corte di appello di Roma e disattesa con motivazione congrua e conforme al diritto (a pag. 5 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo, volto a dedurre l'eventuale perfezionamento della prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, che incide sul computo della prescrizione e non ha consentito di determinare il perfezionamento della causa estintiva del reato prima della pronuncia della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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