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Ordinanza — n. 21024/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21024/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21024/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: FALONE DOMENICO nato a TERAMO il 12/11/1983 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;58/RG 37548 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Falone avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di oltraggio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché generico. L'unico motivo è stato adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta affatto (si veda, in particolare, pag. 1della sentenza, in cui si rinviene congrua e puntuale giustificazione in ordine alla configurabilità del delitto di oltraggio e alla esclusione della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen.); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M

Regesto Legislator

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art. 393 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21024/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico motivo è stato adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta affatto (si veda, in particolare, pag. 1della sentenza, in cui si rinviene congrua e puntuale giustificazione in ordine alla configurabilità del delitto di oltraggio e alla esclusione della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen.); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M

Parole chiave

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reati contro la tranquillità pubblica oltraggio alla corte ingiuria mancanza di disciplina violenza o minaccia contro le autorità risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 393 bis cod. pen
1della sentenza, in cui si rinviene congrua e puntuale giustificazione in ordine alla configurabilità del delitto di oltraggio e alla esclusione della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen.); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: FALONE DOMENICO nato a TERAMO il 12/11/1983 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;58/RG 37548

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Falone avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di oltraggio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché generico. L'unico motivo è stato adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta affatto (si veda, in particolare, pag. 1della sentenza, in cui si rinviene congrua e puntuale giustificazione in ordine alla configurabilità del delitto di oltraggio e alla esclusione della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen.); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M