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Ordinanza — n. 21017/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for lack of admissibility as the recidivism exclusion ground was properly evaluated by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21017/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground challenging the exclusion of recidivism under Article 99(4) of the Penal Code was already adequately examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court correctly assessed the appellant's extensive criminal record, propensity to offend, and demonstrated social danger, rejecting the argument that these factors warranted an exclusion of recidivism. Consequently, the appeal was dismissed pursuant to Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A recourse is inadmissible if the sole ground of appeal concerns a point already fully and correctly examined by the court of first instance, without manifest illogicality.

Parole chiave

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recidivism exclusion appeal inadmissibility penal code article 99 social danger assessment criminal record evaluation pericolo di reiterazione prova del rischio persecuzione punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 4, cod. pen.
L'unico motivo, afferente la mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen., è stato adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta affatto (si veda, in particolare, pag.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: SERRA FAUSTO nato a NOVARA il 18/02/1970 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;51/RG 37467

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fausto Serra avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. L'unico motivo, afferente la mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen., è stato adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta affatto (si veda, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza, in cui si rinviene congrua e puntuale giustificazione circa la configurabilità della circostanza aggravante delle recidiva qualificata dandosi atto del nutrito curriculum penale del ricorrente , della inclinazione a delinquere dello stesso e della sicura manifestazione di rinnovata pericolosità sociale della condotta sub iudice). All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.MDEPOS7ATA IN CANCT1r 8,ftJ 2026 Pube- .,iudziar o MitD samis