Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and improper re-examination of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lucio Adriano Baffoun inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for non-punishment due to minor offense status and requested a re-examination of trial evidence, which the court rejected. The court ruled that such requests are impermissible in cassation proceedings and that the lower court's denial of mitigating circumstances was properly motivated based on the defendant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 99 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely solicit a re-examination of trial findings or lack specific grounds, as the supreme court reviews only legal errors, not factual disputes or re-argues issues already decided by the appellate court with sufficient motivation.
Parole chiave
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DRIANO nato il 13/08/1996 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;• OSSERVA Ritenuto che il difensore di Lucio Adriano Baffoun, con il motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità;
Rilevato che il secondo motivo, volto a censurare l'errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. è inammissibile per aspecificità, in quanto si limita a reiterare censure già devolute all'esame della Corte di appello e disattese con motivazione congrua e conforme a diritto (alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo, volto ad eccepire la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione specifica e congrua, ha escluso il riconoscimento di queste attenuanti in favore del ricorrente in ragione della gravità della condotta accertata e della pericolosità dell'imputato desunta dai suoi precedenti penali (alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M2026 li Forzo Ma e Sailli.S.