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Ordinanza — n. 21000/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific motivation analysis in the grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21000/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground failed to specifically confront the lower court's reasoning. The appellant's lawyer merely cited general legal principles without linking them to the specific facts or arguments of the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected as generic and lacking the necessary correlation between the cited arguments and the decision under review.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.c.; Art. 364, c. 1 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific, generic, or fail to demonstrate a direct correlation between the arguments presented and the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissibility lack of specificity general principles motivation requirement correlation of arguments impugnabilità della decisione di rinvio restituzione speciale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 4 c.p.c.
Art. 364, c. 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci
Ritenuto che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolve nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano
230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

nato a TARANTO il 10/10/1980 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Francesco Secci, con unico motivo, deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sarebbe priva delle indicazioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ne denuncia solo genericamente la carenza, limitandosi a richiamare generali principi di diritto della giurisprudenza di legittimità sulla motivazione della sentenza;

Ritenuto che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolve nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611); Considerato, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568;

Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.M